
Prima di definire l’atto di conferimento, la decisione utile non è scegliere una formula in astratto: è collocare la partecipazione nella fattispecie corretta. Il confronto parte da quattro dati: chi conferisce, quale percentuale di voti e di capitale viene trasferita, quale partecipazione riceve la conferitaria e quale assetto societario risulta dopo l’operazione. Da questi elementi dipende se l’analisi deve confrontare l’art. 175 TUIR, l’art. 177, comma 2, TUIR o il percorso specifico del comma 2-bis.
Un conferimento di partecipazioni non ha quindi un trattamento da presumere per il solo fatto che crea una holding o concentra quote in una società. Se la partecipazione esprime controllo o collegamento, il confronto segue una strada diversa rispetto al conferimento con cui la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo. Quando non ricorre quest’ultima situazione, le soglie di voto o di capitale riportate dall’art. 177, comma 2-bis, diventano un dato da testare insieme alla struttura proprietaria richiesta dalla disposizione.
In sintesi
- Il controllo e il collegamento vanno ricostruiti con i criteri dell’art. 2359 del codice civile, non desunti dalla sola denominazione di holding.
- L’art. 175 TUIR riguarda conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali e usa i valori attribuiti nelle scritture contabili indicate dalla norma; nel caso previsto dal comma 1-bis, se il valore di realizzo è inferiore sia al costo fiscalmente riconosciuto sia al valore normale, rileva il minor importo fra tali due valori.
- L’art. 177, comma 2, TUIR riguarda il conferimento con cui la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo previsto dall’art. 2359, primo comma, n. 1), di una società indicata dall’art. 73, comma 1, lettere a) o d); la verifica dei valori segue anche le condizioni previste dal comma.
- Per il comma 2-bis, il parere deve misurare separatamente le percentuali di voto o di capitale e verificare la struttura della conferitaria prevista dalla norma.
- Se la partecipata è una holding, occorre verificare la classificazione ex art. 162-bis, le condizioni partecipative e contabili del comma 2-ter e i dati di bilancio rilevanti.
Quale partecipazione viene conferita?
Il primo passaggio risolutivo è distinguere il controllo dal collegamento. L’art. 2359 c.c. considera controllata, tra l’altro, la società nella quale un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; contempla anche l’influenza dominante per voti o vincoli contrattuali. Il collegamento, invece, è riferito all’influenza notevole, che la norma presume al raggiungimento delle soglie di voto indicate per società non quotate e quotate.
Questa ricostruzione richiede una fotografia precedente e successiva all’operazione: libro soci o prospetto della compagine, diritti di voto esercitabili, eventuali partecipazioni detenute tramite controllate, fiduciarie o interposte e titolarità della partecipazione ricevuta. È un punto sostanziale: una percentuale di capitale, da sola, può non descrivere i voti esercitabili in assemblea ordinaria né l’assetto di controllo rilevante.
Per l’amministratore, il risultato pratico è una classificazione iniziale motivata: controllo, collegamento, acquisizione o incremento del controllo, oppure partecipazione da sottoporre al test delle soglie del comma 2-bis. Solo dopo questa classificazione ha senso confrontare valori e scritture dell’operazione.
Matrice decisionale: alternative a confronto
Partecipazione di controllo o collegamento: art. 175 TUIR
Questa alternativa va esaminata quando il conferimento riguarda partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. ed è effettuato tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali. La norma assume come valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente oppure, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.
Il confronto operativo mette quindi affianco costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, valore iscritto dal conferente per la partecipazione ricevuta e valore attribuito dal conferitario alla partecipazione conferita nelle proprie scritture. Se il valore di realizzo così determinato è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto e anche al valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, il comma 1-bis indica come valore di realizzo il minor importo tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale. Non basta indicare un valore nell’atto senza chiarire quale scrittura lo accoglie. Va inoltre tenuto distinto il caso disciplinato dall’art. 175, comma 2, relativo alle partecipazioni prive dei requisiti per l’esenzione dell’art. 87 nelle condizioni previste dalla disposizione.
Acquisizione o incremento del controllo: art. 177, comma 2, TUIR
Il secondo percorso è specifico: la conferitaria deve acquisire, oppure incrementare, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., il controllo di una società di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) o d), TUIR. In questa fattispecie, il valore di realizzo del conferente corrisponde alla quota delle voci di patrimonio netto formata dalla conferitaria per effetto del conferimento. Se tale valore è inferiore sia al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite sia al loro valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, il comma 2 indica il minor importo tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale.
Il segnale favorevole è documentale, non nominale: il prospetto dei voti prima e dopo il conferimento deve mostrare il passaggio o l’incremento del controllo richiesto, mentre la situazione patrimoniale della conferitaria deve rendere leggibile la quota di patrimonio netto formata dall’operazione. Se la conferitaria non acquisisce né incrementa quel controllo nella società indicata dalla norma, questa riga della matrice non fornisce da sola la risposta.
Partecipazione qualificata e struttura della conferitaria: art. 177, comma 2-bis, TUIR
Quando il conferimento non ricade nella fattispecie di acquisizione o incremento del controllo, il comma 2-bis richiede un test autonomo. Per titoli negoziati in mercati regolamentati, la partecipazione conferita deve rappresentare complessivamente diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 2 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento. Per le altre partecipazioni, le soglie sono rispettivamente superiori al 20 per cento e al 25 per cento.
Il superamento della soglia pertinente non è sufficiente da solo: la conferitaria deve essere partecipata esclusivamente dal conferente oppure, se il conferente è una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari indicati dall’art. 5, comma 5, TUIR. Il parere deve quindi verificare congiuntamente la tipologia della partecipazione, la percentuale effettivamente conferita e l’assetto proprietario della conferitaria. Per una lettura collegata dei documenti societari e dei punti che rendono più esposto un riassetto, può essere utile l’approfondimento sui trigger di rischio nelle operazioni straordinarie.
Quando la partecipata è una holding
La presenza di una holding non è un’etichetta sufficiente per applicare il test speciale previsto per le partecipazioni indirette. L’art. 162-bis TUIR definisce le società di partecipazione e, per l’esercizio prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, richiede che il complesso delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con tali soggetti superi il 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, sulla base dell’ultimo bilancio approvato.
L’art. 177, comma 2-ter, opera ai fini del comma 2-bis soltanto se, al momento del conferimento, le azioni della società conferita non sono negoziate in mercati regolamentati e la società rientra tra i soggetti dell’art. 162-bis, comma 1, lettere b) o c), n. 1). Occorre poi verificare le ulteriori condizioni partecipative e contabili previste dalla disposizione: le partecipazioni rilevanti detenute direttamente o indirettamente attraverso società controllate, la composizione dei valori contabili richiesta e la demoltiplicazione della catena partecipativa. Il passaggio pratico è ricostruire il bilancio antecedente al conferimento, l’elenco delle partecipazioni, i patrimoni netti rilevanti e la catena di controllo; solo allora si può verificare se e come applicare le percentuali previste.
Ragioni economiche e sostanza del riassetto
La scelta tra le alternative fiscali non sostituisce la ricostruzione del progetto imprenditoriale. L’art. 10-bis della legge n. 212/2000 qualifica come abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; nello stesso articolo, le valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, escludono l’abusività nei termini stabiliti dalla norma.
Nel parere fiscale scritto conviene quindi separare due domande: quale fattispecie descrive il conferimento e quale funzione economica svolge nel riassetto. La risposta alla seconda domanda deve emergere da elementi concreti, quali accentramento della governance, separazione di linee partecipative, ingresso di soci o organizzazione del controllo, se coerenti con gli atti e con la situazione aziendale. La legge conserva inoltre la libertà di scelta tra regimi opzionali e operazioni con diverso carico fiscale; la motivazione economica non va però sostituita con una formula generica nell’atto.
Quando richiedere il parere fiscale scritto
È opportuno coinvolgere lo studio prima della firma quando il prospetto voti non consente di qualificare con immediatezza controllo o collegamento, quando l’operazione coinvolge una holding o quando valori fiscali e scritture progettate non sono già ricostruiti in modo coerente. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può redigere un parere fiscale scritto e motivato confrontando la classificazione della partecipazione, l’assetto prima e dopo il conferimento, i valori contabili rilevanti e le ragioni economiche documentate del riassetto.
Per una prima valutazione senza impegno, descrivi la situazione, l’urgenza della decisione e l’elenco dei documenti disponibili: bozza dell’atto, prospetto della compagine e dei voti, ultimo bilancio approvato se è coinvolta una holding, costo fiscale e scritture contabili prospettate. Le modalità di trasmissione dei documenti possono essere concordate dopo il contatto.
Richiedi una valutazione preventiva del caso.


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